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Autoveicoli e Patenti di guida

AUTOVEICOLI E PATENTI DI GUIDA

I connazionali residenti per un periodo di almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Canton possono richiedere il rinnovo della propria patente di guida.

Il rinnovo:

  • È consentito solo per documenti in scadenza o scaduti da non oltre cinque anni;
  • Decorre dalla data di rilascio del certificato medico;
  • Avviene a mezzo di apposito attestato e non sulla patente;
  • Ai sensi dell’art.126, comma 9 del D.lgs n.285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia (RIMPATRIO), il cittadino dovrà confermare la patente secondo quanto disposto dal comma 8 del medesimo art. 126.

ATTENZIONE: I duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente possono essere richiesti solo in Italia presso il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..

PROCEDURA DI  RINNOVO

Prima di presentarsi in Consolato con il modulo di richiesta, i connazionali iscritti AIRE o dimoranti in circoscrizione da almeno 6 mesi, devono recarsi con l’apposito certificato medico presso il Guangdong Healthcare Center for International Travel di Guangzhou (http://www.gzwbzx.com/,  indirizzo e orari sul modulo), chiedendo la visita medica per il rinnovo della patente italiana. Il certificato dovrà essere debitamente compilato dal medico, timbrato e restituito all’interessato.

Il connazionale, munito della Sua patente in scadenza o scaduta (da non oltre 5 anni), del proprio passaporto, di due fotografie (3,5 x 4 cm., frontali e a sfondo bianco) e del suddetto modulo di richiesta e del certificato medico, potrà recarsi in Consolato previo appuntamento e ricevere il rinnovo lo stesso giorno. La tariffa consolare dovrà essere pagata in valuta locale (RMB).

 

ESPORTAZIONE DI UN VEICOLO E RADIAZIONE DAL PRA

Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1° gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.

Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1° gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aci.it