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Autoveicoli e Patenti di guida

IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA PUO’ ESSERE EFFETTUATO SOLO PER I RESIDENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI COMPETENZA DI QUESTO CONSOLATO GENERALE

• Il rinnovo delle patenti è consentito solo per documenti in scadenza o scaduti da non oltre cinque anni;
• Il rinnovo decorre dalla data di rilascio del certificato medico;
• Il rinnovo avviene a mezzo di apposito attestato e non sulla patente;
• Ai sensi dell’art.126, comma 5-bis del D.lgs n.285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia (RIMPATRIO), il cittadino dovrà confermare la patente secondo quanto disposto dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.

ATTENZIONE: I duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente possono essere richiesti solo in Italia presso il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..

 

Procedura per il rinnovo della patente:

I connazionali iscritti AIRE da almeno 6 mesi, prima di presentarsi in Consolato con il modulo di richiesta, dovranno recarsi con l’apposito certificato medico presso il Guangdong Healthcare Center for International Travel di Guangzhou (http://www.gzwbzx.com/,  indirizzo e orari sul modulo), chiedendo la visita medica per il rinnovo della patente italiana. Il certificato dovrà essere debitamente compilato dal medico, timbrato e restituito all’interessato.
Il connazionale, munito della Sua patente in scadenza o scaduta (da non oltre 5 anni), del proprio passaporto, di due fotografie (3,5 x 4 cm., frontali e a sfondo bianco) e del suddetto modulo di richiesta e del certificato medico, potrà recarsi in Consolato previo appuntamento e ricevere il rinnovo lo stesso giorno. La tariffa consolare dovrà essere pagata in valuta locale (RMB).

ESPORTAZIONE DI UN VEICOLO E RADIAZIONE DAL PRA

Per esportare definitivamente un veicolo all’estero bisogna richiedere all’ufficio provinciale dell’ACI – pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione per l’esportazione”. Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il certificato di radiazione.
I cittadini italiani già residenti all’estero o che abbiano in corso la procedura per l’iscrizione all’AIRE possono presentare la richiesta tramite l’Ufficio consolare presente nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.

L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica si interrompe solo a partire dal periodo impositivo successivo all’avvenuta annotazione al P.R.A. della radiazione del veicolo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aci.it