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Autoveicoli e Patenti di guida

I connazionali residenti per un periodo di almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Canton possono richiedere il rinnovo della propria patente di guida.

Il rinnovo:

  • È consentito solo per documenti in scadenza o scaduti da non oltre cinque anni;
  • Decorre dalla data di rilascio del certificato medico;
  • Avviene a mezzo di apposito attestato e non sulla patente;
  • Ai sensi dell’art.126, comma 9 del D.lgs n.285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia (RIMPATRIO), il cittadino dovrà confermare la patente secondo quanto disposto dal comma 8 del medesimo art. 126.

ATTENZIONE: I duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente possono essere richiesti solo in Italia presso il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..

PROCEDURA DI  RINNOVO

Per richiedere in Consolato il rinnovo della patente italiana, i connazionali iscritti AIRE o dimoranti in circoscrizione da almeno 6 mesi dovranno prendere appuntamento, utilizzando il seguente link Prenot@mi,  e presentare la seguente documentazione:

  • modulo di richiesta di rinnovo patente,
  • certificato medico rilasciato dal Guangdong Healthcare Center for International Travel di Guangzhou, debitamente compilato dal medico e timbrato (di seguito il sito della clinica http://www.gzwbzx.com/,  indirizzo e orari sono indicati sul modulo). La clinica è l’unica in questa circoscrizione consolare ad essere accreditata per il rilascio di certificato medico per il rinnovo della patente italiana, la clinica riceve su appuntamento e l’interessato dovrà specificare che lo scopo della visita medica è il rinnovo della patente italiana.
  • patente italiana in scadenza o scaduta (da non oltre 5 anni),
  • passaporto,
  • due fotografie (3,5 x 4 cm., frontali e a sfondo bianco)

La tariffa consolare per il rinnovo della patente italiana corrisponde a 50 Euro e dovrà essere pagata in valuta locale (RMB), secondo il tasso di cambio in vigore il giorno dell’appuntamento.

 

ESPORTAZIONE DI UN VEICOLO E RADIAZIONE DAL PRA

Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1° gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.

Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1° gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aci.it