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Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, alla pari dei Comuni italiani, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile.

I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione.

Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione del quattro registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, alle Prefetture competenti;
  • Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

E’ un obbligo di tutti i cittadini, residenti e non all’estero, richiedere tempestivamente la trascrizione di tutti gli eventi che apportino modifiche relative allo stato civile.

NASCITA

In caso di nascita di figli di cittadini italiani nati nella Repubblica Popolare Cinese è necessario che venga effettuata la Dichiarazione di nascita all’Autorità consolare da parte di almeno un genitore, avente cittadinanza italiana, ai fini della successiva trascrizione in Italia dell’atto di nascita. Tale dichiarazione deve essere fatta, ove possibile, entro dieci giorni dalla nascita.

La dichiarazione va accompagnata dal certificato medico di nascita, sotto forma di atto notarile, debitamente tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO), unitamente ad una copia dei passaporti dei genitori.

Per i figli nati in costanza di matrimonio è sufficiente la dichiarazione da parte di un solo genitore, avente cittadinanza italiana, che dovrà presentarsi di persona presso l’Ufficio Consolare competente.

Nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio è previsto che la dichiarazione sia effettuata di persona da entrambi i genitori per il contestuale riconoscimento del figlio.

Nel caso il nuovo nato sia stato già registrato allo stato civile di un altro paese, ovvero sia già in possesso di altra cittadinanza, debbono essere inviati al Comune, per la necessaria trascrizione, gli atti di nascita formati nel luogo dove il bambino è nato. In fase di trascrizione, i genitori possono chiedere di aggiungere, se mancante, anche il cognome materno o paterno.

Il rilascio del codice fiscale e del passaporto, nel caso di doppi cittadini, sono subordinati all’accettazione della documentazione da parte del comune, quindi alla ricezione dell’avvenuta conferma di trascrizione.

Per la registrazione/trascrizione della nascita è necessaria la presenza di entrambi i genitori e si dovranno produrre i seguenti documenti:

  • atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书) provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
  • atto di nascita rilasciato dalle Autorità di cui è già cittadino (出生公证书) provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
  • hukou in originale dove sono iscritti il minore ed il genitore cinese (solo se il minore è cittadino cinese) provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
  • passaporto o altro documento di identità del minore;
  • passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.

Solamente se i genitori sono entrambi Italiani e quindi il neonato non ha altra cittadinanza se non quella italiana, le dichiarazioni di nascita vanno effettuate presso gli Uffici Consolari entro 10 gg dalla nascita, l’eventuale dichiarazione tardiva è accettata dalla Procura della Repubblica allegando la motivazione del ritardo.
Per il neonato di sola cittadinanza Italiana, il Consolato emetterà un atto di nascita di cui verrà consegnata copia conforme.

I documenti da produrre saranno:

  • certificato medico di nascita in originale, che verrà conservato agli atti d’ufficio;
  • atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书) provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
  • passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.

Modulo per la dichiarazione di nascita

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Modulo per la richiesta di pubblicazioni

 

INFO PER IL CONNAZIONALE CHE INTENDE CONTRARRE MATRIMONIO IN CINA (NULLA OSTA AL MATRIMONIO)

Sarà necessario che il connazionale che intende contrarre matrimonio nella RPC, prenda contatto con le autorità cinesi presso le quali sarà celebrato il matrimonio per accertarsi della documentazione richiesta.

Uno dei documenti indispensabili richiesti dalle autorità locali è il Certificato di capacità matrimoniale (Nulla Osta al matrimonio, 单身证明), che viene rilasciato da questo Consolato Generale in lingua italiana e cinese sulla base dell’autocertificazione di stato libero.

Il certificato di Nulla Osta viene rilasciato a tutti i cittadini italiani che intendano contrarre matrimonio all’interno della circoscrizione (a prescindere dall’iscrizione AIRE). Per il rilascio del certificato è necessario il versamento della tariffa consolare di 6 Euro, da versare in valuta locale soggetta a variazioni di cambio trimestrali (l’ammontare preciso della somma da versare verrà comunicata al momento del rilascio).

Modulo per la richiesta di nulla osta al matrimonio per la Cina

 

TRASCRIZIONE IN ITALIA DEL MATRIMONIO

Dopo aver contratto matrimonio, al fine della trascrizione dell’atto in Italia (gratuito), è necessario che il/la connazionale presenti a questo Consolato Generale la Richiesta di trascrizione di matrimonio in Italia, l’atto di matrimonio e la copia notarile dell’atto di nascita del coniuge cinese, che dovranno essere redatti seguendo le modalità di seguito indicate:

– atto di matrimonio (意大利人的结婚证明 – libretto di colore rosso) dove dovrà essere indicato prima il nome del/la cittadino/a italiano/a seguito da quello del coniuge cinese;

– atto notarile di nascita del coniuge straniero (中国人的出生证) dove dovranno essere chiaramente indicati nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita).
Entrambi i documenti di cui sopra dovranno essere redatti a cura del Notaio, sotto forma di atti notarili (公证书), con allegata la traduzione integrale in lingua italiana e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO省外事办) competente per provincia.

Solo dopo aver effettuato quanto sopra indicato, i documenti potranno essere presentati al Consolato Generale d’Italia a Canton per la loro successiva trasmissione al Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E italiano.

Modulo per la richiesta di trascrizione in Italia del matrimonio contratto in Cina

ELENCO TELEFONICO DEGLI UFFICI AFFARI ESTERI CINESI (FAO) DI COMPETENZA DI QUESTO CONSOLATO GENERALE

F.A.O. GUANGDONG tel. (86) 020 81217589

F.A.O. GUANGXI tel. (86) 0771 5613665

F.A.O. FUJAN tel. (86) 0591 87815074

F.A.O. HAINAN tel. (86) 0898 65334154

F.A.O. HUNAN tel. (86) 0731 82689446

F.A.O. JIANGXI tel. (86) 0791 86281957

F.A.O. SHENZHEN tel. (86) 0755 88125161

 

DIVORZIO

In generale una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è automaticamente valida in Italia.

Affinché le sentenze cinesi di divorzio possano essere trascritte, occorre presentare al Consolato Generale d’Italia a Canton la seguente documentazione:

– sentenza passata in giudicato (originale o copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale competente) con traduzione ufficiale effettuata dal Notaio e apposizione di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO);

ovvero:

  • libretto di divorzio intestato al cittadino italiano con traduzione ufficiale effettuata dal Notaio e completo di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO);

– dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dl richiedente;

I documenti così perfezionati saranno inviati da questo ufficio, su richiesta dell’interessato, al Comune italiano per la registrazione.

Modulo per l’istanza di riconoscimento in Italia di sentenza straniera

NEI CASI PREVISTI PER LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE (c.d. “DIVORZIO BREVE”) FARE RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE TRA CONIUGI DI CUI ALL’ART. 6 DL N. 132 DEL 12.09.2014.

 

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

A seguito dell’adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, è possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all’estero, che provvederanno poi all’inoltro degli atti al Comune italiano competente.

La richiesta di costituzione di un’unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso e almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.

Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.

La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti, e in essa ciascuna parte deve dichiarare: a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).

Per presentare richiesta, si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail canton.consolare@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare.

Dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile

La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

Modulo per la richiesta di costituzione di Unione Civile

Modulo per la richiesta di trascrizione Unione Civile

 

INFORMAZIONI UTILI SULLA CONVIVENZA DI FATTO

La Legge 76/2016, negli articoli 36 a 65, disciplina la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e eterosessuali con la finalità di istituire e regolamentare una situazione di fatto produttiva di specifici diritti e doveri tra le parti coinvolte.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto presso questo Consolato Generale può essere effettuata da due persone maggiorenni, di cui almeno una di cittadinanza italiana, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nella circoscrizione di competenza del Consolato Generale d’Italia di Canton, coabitanti e iscritte nell’anagrafe consolare.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico comunale per effettuare la variazione. Le persone interessate devono compilare e presentare all’Ufficio Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

Attenzione: La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio, né da persone che abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione.

Modulo per la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto

N.B.
Qualora necessario alla costituzione in loco e secondo le forme locali di matrimoni, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti al fine della costituzione in loco di matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione si celebrerà il matrimonio.

Riferimenti normativi utili:

– Legge n. 76 del 20.05.2016;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23.07.2016;

– Decreto Ministro Interno del 28.07.2016;

– Modulo per la richiesta di costituzione di unione civile;

– Modulo per la richiesta di trascrizione di una unione civile;

 

MORTE

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

Per effettuare detta trascrizione, occorre presentare all’ufficio consolare la seguente documentazione:

– atto di morte originale emesso dal competente Ufficio di Stato Civile/ospedale tradotto in italiano da un Notaio e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO省外事办) competente per Provincia – (vd. elenco sopra);

-documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.

L’ufficio consolare provvederà poi all’invio al Comune italiano competente.