L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, alla pari dei Comuni italiani, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile.
I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione.
Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
• Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
• Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
• Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle Prefetture competenti;
• Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
E’ un obbligo di tutti i cittadini, residenti e non all’estero, richiedere la trascrizione di tutti gli eventi che apportino modifiche relative allo stato civile. Tuttavia, solo i cittadini iscritti in A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) possono ottenere dal Consolato competente per residenza l’emissione di certificati di stato civile.
NASCITA
Innanzitutto i figli con genitore o genitori italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani “jure sanguinis”, pertanto la loro nascita deve essere trascritta nei registri delle nascite del Comune italiano.
Per effettuare la comunicazione di una nascita in Cina, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare competente per Provincia con la seguente documentazione:
– atto di nascita emesso dall’ospedale cinese, debitamente tradotto in italiano da un Notaio in loco e legalizzato da uno degli Uffici FAO (Foreign Affairs Office) di cui all’elenco in calce (secondo la competenza territoriale);
– documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o autocertificazione).
Modulo per la dichiarazione di nascita
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Modulo per la richiesta di pubblicazioni
INFO PER IL CONNAZIONALE CHE INTENDE CONTRARRE MATRIMONIO IN CINA (NULLA OSTA AL MATRIMONIO)
Il connazionale dovrà richiedere informazioni direttamente presso le Autorità cinesi dove intende contrarre matrimonio.
Uno dei documenti indispensabili richiesti da queste Autorità è il Nulla Osta (单身证明), che viene rilasciato da questo Consolato Generale in lingua italiana e cinese sulla base dell’autocertificazione di stato libero.
Ai connazionali non registrati in A.I.R.E. si consiglia di presentare un certificato cumulativo rilasciato per Autorità estere dal Comune di residenza e legalizzato con Apostille dalla Prefettura competente per evitare ritardi nell’emissione del Nulla Osta al matrimonio da parte del Consolato.
Il certificato di Nulla Osta è soggetto al pagamento della tariffa consolare di 6 Euro, da versare in valuta locale soggetta a variazioni di cambio trimestrali.
Modulo per la richiesta di nulla osta al matrimonio per la Cina
TRASCRIZIONE IN ITALIA DEL MATRIMONIO
Dopo aver contratto matrimonio, al fine della trascrizione dell’atto in Italia (gratuito), è necessario che il/la connazionale presenti a questo Consolato Generale la Richiesta di trascrizione di matrimonio in Italia, l’atto di matrimonio e la copia notarile dell’atto di nascita del coniuge cinese, che dovranno essere redatti seguendo le modalità di seguito indicate:
– atto di matrimonio (意大利人的结婚证明 – libretto di colore rosso) dove dovrà essere indicato prima il nome del/la cittadino/a italiano/a seguito da quello del coniuge cinese;
– atto notarile di nascita del coniuge straniero (中国人的出生证) dove dovranno essere chiaramente indicati nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita).
Entrambi i documenti di cui sopra dovranno essere redatti a cura del Notaio, sotto forma di atti notarili (公证书), con allegata la traduzione integrale in lingua italiana e la legalizzazione (单认证) del F.A.O. (Ufficio degli Affari Esteri cinese (省外事办) competente per Provincia ove è stato celebrato il matrimonio.
Solo dopo aver effettuato quanto sopra indicato, i documenti potranno essere presentati al Consolato Generale d’Italia a Canton per la loro legalizzazione finale e successiva trasmissione al Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E italiano.
Si precisa inoltre che, per tutti gli atti redatti e legalizzati presso un FAO non di competenza territoriale di questo Consolato Generale, ci si dovrà rivolgere alla Rappresentanza italiana competente per effettuare la cosìddetta doppia legalizzazione (双认证) e solo successivamente si potranno presentare gli atti in questione a questo Consolato Generale per il semplice inoltro al Comune italiano.
A titolo puramente esplicativo si riporta il caso sotto indicato:
Es.: Se un connazionale si sposa nello Zhejiang, gli atti notarili saranno legalizzati dal FAO dello Zhejiang. Il perfezionamento di questa legalizzazione (la cosìddetta doppia legalizzazione(双认证)) in questo caso sarà di competenza del Consolato Generale di Shanghai. Solo così gli atti potranno essere trasmessi in Italia da questo Ufficio Consolare.
Modulo per la richiesta di trascrizione in Italia del matrimonio contratto in Cina
ELENCO TELEFONICO DEGLI UFFICI AFFARI ESTERI CINESI (FAO) DI COMPETENZA DI QUESTO CONSOLATO GENERALE
F.A.O. GUANGDONG tel. (86) 020 81217589
F.A.O.GUANGXI tel. (86) 0771 5613665
F.A.O. FUJAN tel. (86) 0591 87815074
F.A.O. HAINAN tel. (86) 0898 65334154
F.A.O. HUNAN tel. (86) 0731 82689446
F.A.O. JIANGXI tel. (86) 0791 86281957
DIVORZIO
In generale una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è automaticamente valida in Italia.
Affinché le sentenze cinesi di divorzio possano essere trascritte, occorre presentare al Consolato Generale d’Italia a Canton la seguente documentazione:
– sentenza passata in giudicato (originale o copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale competente);
– traduzione ufficiale della sentenza effettuata dal Notaio e legalizzazione da parte dell’Ufficio F.A.O. competente per territorio;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede alla legalizzazione finale e all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
Modulo per l’istanza di riconoscimento in Italia di sentenza straniera
NEI CASI PREVISTI PER LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE (c.d. “DIVORZIO BREVE”) FARE RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE TRA CONIUGI DI CUI ALL’ART. 6 DL N. 132 DEL 12.09.2014.
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE
A seguito dell’adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, è possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all’estero, che provvederanno poi all’inoltro degli atti al Comune italiano competente.
La richiesta di costituzione di un unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso e almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.
Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.
La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti, e in essa ciascuna parte deve dichiarare: a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.
A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).
Per presentare richiesta, si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail canton.consolare@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare.
Dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile
La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.
Modulo per la richiesta di costituzione di Unione Civile
Modulo per la richiesta di trascrizione Unione Civile
INFORMAZIONI UTILI SULLA CONVIVENZA DI FATTO
La Legge 76/2016, negli articoli 36 a 65, disciplina la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e eterosessuali con la finalità di istituire e regolamentare una situazione di fatto produttiva di specifici diritti e doveri tra le parti coinvolte.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto presso questo Consolato Generale può essere effettuata da due persone maggiorenni, di cui almeno una di cittadinanza italiana, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nella circoscrizione di competenza del Consolato Generale d’Italia di Canton, coabitanti e iscritte nell’anagrafe consolare.
Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico comunale per effettuare la variazione. Le persone interessate devono compilare e presentare all’Ufficio Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
Attenzione: La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio, né da persone che abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione.
Modulo per la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto
N.B.
Qualora necessario alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti al fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.
Riferimenti normativi utili:
– Legge n. 76 del 20.05.2016;
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23.07.2016
– Decreto Ministro Interno del 28.07.2016
– Modulo per la richiesta di costituzione di unione civile
– Modulo per la richiesta di trascrizione di una unione civile
MORTE
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
Per effettuare detta trascrizione, occorre presentare all’ufficio consolare la seguente documentazione:
– atto di morte originale emesso dal competente Ufficio di Stato Civile/ospedale tradotto in italiano da un Notaio e legalizzato dal FAO cinese competente (vd. elenco sopra);
-documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.
L’ufficio consolare provvederà poi all’invio al Comune italiano competente.