La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero.
La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, ed è in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarla, salvo che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.
3.1 ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI ITALIANI.
Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato cittadino italiano solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamentela cittadinanza italiana, cioè non ha, né può avere nessun’altra cittadinanza (ad. es. jure sanguinis, jure soli, cittadinanza per opzione, ecc.)
Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.
- Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado(genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.
Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa è avvenuta prima della nascita del minore).
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
- Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza.
La responsabilità di fornire una valida prova di residenza è esclusivamente a carico del richiedente con il CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA RILASCIATO DAL COMUNE ITALIANO COMPETENTE.
3.2 NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA (“PER BENEFICIO DI LEGGE”).
Il minore nato all’estero da genitori italiani che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori/nonni in possesso di altra cittadinanza), potrà acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita del minore e ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano iure sanguinis.
Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912), o iuris communicatione (articolo 14 della legge n. 91/1992). La responsabilità di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza iure sanguinis è esclusivamente a carico del richiedente. Il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori/nonni può essere comprovata con un documento di identità valido e un certificato di cittadinanza rilasciato dal competente Comune italiano entro sei mesi dalla data di richiesta di trascrizione della nascita e con l’indicazione esplicita del possesso della cittadinanza italiana dalla nascita. - Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore età, da cittadino italiano.
È stata altresì introdotta una norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36/2025) che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
- minore età del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025). In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026, presentando la documentazione indicata qui di seguito;
- nascita del figlio minore successiva al 24 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro tre anni dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni), presentando la documentazione indicata qui di seguito.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il 31 maggio 2029.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale il giorno dell’appuntamento.
IMPORTANTE:
- Il minore che acquista la cittadinanza italiana per beneficio di legge non è cittadino per nascita o iure sanguinis. In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).
- Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà dei genitori, come illustrato sopra, può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
Si precisa che in entrambi i casi, trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”, il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato.
DOCUMENTAZIONE DI NASCITA PER I NATI IN CINA
Per i nati nella Repubblica Popolare Cinese figli di cittadino italiano e cittadino non cinese, è necessario che venga effettuata la Dichiarazione di nascita all’Autorità consolare da parte di almeno un genitore, avente cittadinanza italiana, ai fini della successiva trascrizione in Italia dell’atto di nascita. Tale dichiarazione deve essere fatta, ove possibile, entro dieci giorni dalla nascita.
La dichiarazione va accompagnata dal certificato medico di nascita, sotto forma di atto notarile, debitamente tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO) (esempio apostille cinese), unitamente ad una copia dei passaporti dei genitori.
Per i figli nati in costanza di matrimonio è sufficiente la dichiarazione da parte di un solo genitore, avente cittadinanza italiana, che dovrà presentarsi di persona presso l’Ufficio Consolare competente. Nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio è previsto che la dichiarazione sia effettuata di persona da entrambi i genitori per il contestuale riconoscimento del figlio.
Per la formazione dell’atto si dovranno produrre i seguenti documenti:
- atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书) provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
Se uno dei genitori è cittadino cinese sarà invece necessario produrre la seguente documentazione che sarà inviata direttamente al Comune per la trascrizione:
- atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书) tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
- certificazione notarile di nascita (出生公证书) (esempio) tradotta in italiano e provvista di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
- copia notarile con traduzione in italiano dello hukou in nel quale sono iscritti i dati del minore e del genitore cinese provvista di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),
Per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza si rimanda alle indicazioni fornite nella sezione Cittadinanza”.
In fase di trascrizione, i genitori possono chiedere di aggiungere, se mancante sui certificati cinesi, anche il cognome materno o paterno. Si fa presente che, in ultima istanza, la decisione di accettare o meno l’attribuzione di un cognome diverso da quello riportato sui certificati di nascita cinesi è di esclusiva competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune presso cui viene richiesta la trascrizione della nascita. Per rendere quanto più agevole possibile l’attribuzione del cognome o dei cognomi desiderati, si invitano i connazionali a richiedere che sul certificato medico di nascita e/o sul certificato notarile di nascita i cognomi vengano indicati nello stesso modo in cui verrà richiesto di trascriverli in Italia.