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Unioni civili e convivenza di fatto

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

A seguito dell’adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, è possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all’estero, che provvederanno poi all’inoltro degli atti al Comune italiano competente.

La richiesta di costituzione di un’unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso e almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.

Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.

La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti, e in essa ciascuna parte deve dichiarare: a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).

Per presentare richiesta, si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail canton.consolare@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare.

Modulo per la richiesta di costituzione di unione civile;

La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

 

INFORMAZIONI UTILI SULLA CONVIVENZA DI FATTO

La Legge 76/2016, negli articoli 36 a 65, disciplina la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e eterosessuali con la finalità di istituire e regolamentare una situazione di fatto produttiva di specifici diritti e doveri tra le parti coinvolte.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto presso questo Consolato Generale può essere effettuata da due cittadini maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti allo stesso indirizzo estero di competenza del Consolato Generale d’Italia a Canton ed iscritti nello stesso Comune Aire.

Attenzione: In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.

Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero, ove in possesso dei requisiti richiesti, può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia: se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.

Riferimenti normativi utili:

– Legge n. 76 del 20.05.2016;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23.07.2016;

– Decreto Ministro Interno del 28.07.2016;