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Servizi notarili

ATTI NOTARILI

Gli Uffici Consolari esercitano – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani temporaneamente all’estero o iscritti AIRE – alcune funzioni notarili quali il ricevimento di atti pubblici (procure generali o speciali, testamenti), atti notori, autenticazioni e sottoscrizioni su scritture private.

Si tratta di atti redatti in lingua italiana per i quali è richiesta la conoscenza della lingua e la presenza fisica del dichiarante, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, presso il Consolato Generale dÍtalia a Canton.

PROCURE

La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure si dividono in due categorie:

• procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.
• procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROCURA

I dati che dovranno essere forniti dagli interessati per la preparazione degli atti notarili, da redigere in forma di “atto pubblico”, sono i seguenti:

• MANDANTE (colui che dà mandato/procura): cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza (città, via/piazza, numero civico), codice fiscale italiano, dati del passaporto utilizzato per accertare l’identità: n.ro passaporto, Questura, Ambasciata o Consolato che lo ha rilasciato, la data di rilascio e la data di scadenza (si raccomanda di inviare scansione sia della pagina con foto e generalità che della pagina dove è specificata l’Autorità´di rilascio);
• PROCURATORE (colui che riceve mandato/procura): cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza (città, via/piazza, numero civico), codice fiscale italiano
• OGGETTO DELL’ATTO
Non appena la procura sarà stata redatta, l’interessato verrà contattato per venire in Consolato (con il proprio passaporto) per la firma, il pagamento dei diritti consolari ed il ritiro del documento.

Le tariffe per diritti consolari, da pagare in controvalore in valuta locale (RenMinBi), ammontano a:

– Procura o mandato GENERALE – Rilascio, modificazione, revoca (per ogni atto): Euro 80, oltre Euro 16 per ogni copia conforme richiesta (l’originale della Procura Generale resta nella raccolta degli atti notarili della sede);
 Procura o Mandato SPECIALE – Rilascio, modificazione, revoca, (per ogni atto): Euro 56;

TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell’atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l’Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un suo smarrimento e per assicurarne l’immediata pubblicazione alla morte del testatore.

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

L’attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma può anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:
1. AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato.
Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale;
2. AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: a tal fine è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati:

La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.

Cosa è possibile autocertificare?

– la data e il luogo di nascita,
– la residenza,
– la cittadinanza,
– il godimento dei diritti politici,
– lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a),
– lo stato di famiglia,
– l’esistenza in vita,
– la nascita del figlio,
– il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente,
– la posizione agli effetti degli obblighi militari,
– l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione,
– il titolo di studio o qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti; il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica,
– la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto;
– il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato,
– lo stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga,
– la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili,
– l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
– tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ecc.,
– di non aver riportato condanne penali,
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.

ATTENZIONE: NON SONO SOSTITUIBILI CON L’AUTOCERTIFICAZIONE I CERTIFICATI MEDICI, SANITARI E VETERINARI

ATTI NOTORI

Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.

Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Ulteriori informazioni sono rintracciabili al sito istituzionale del Ministero Affari esteri
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AttiNotarili/