RICHIESTA PASSAPORTO
Per richiedere un nuovo passaporto, l’interessato dovrà prendere appuntamento, utilizzando il seguente link: Prenot@mi, e presentare la seguente documentazione:
– Modulo di domanda, disponibile alla sezione modulistica;
– Tariffa consolare (costo libretto Euro 42,50+contributo amministrativo Euro 73,50) da pagare in valuta locale e soggetta a variazione di cambio trimestrale. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario;
– Libretto passaporto attuale.
La domanda con gli allegati può essere anticipata con e-mail (canton.consolare@esteri.it) se si è iscritti AIRE nella circoscrizione di competenza di questo Consolato Generale.
Per il rilascio l’interessato dovrà, in ogni caso, presentarsi di persona per la necessaria rilevazione dei dati biometrici..
I tempi del rilascio possono variare sensibilmente, soprattutto se non si è residenti nella circoscrizione consolare e iscritti in AIRE.
Lo sportello consolare è aperto al pubblico nei seguenti orari:
– da LUN a VEN: 9:15 – 12:00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ anche dalle 14:30 alle 15:30.
L’indirizzo del Consolato Generale è:
Unit 1403, IFP, 8 Huaxia Rd, Pearl River New City, 510623 Guangzhou PRC
Tel: +86 20 38396225#135 Fax: +86 20 85506370
意大利驻广州总领使馆中国广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融广场14楼1403室 邮政编码510623
电话 +86 20 38396225 转 135 传真 +86 20 85506370
对外开办公时间 星期一至星期五 9:15 -12:00, 星期二及星期四14:30 – 15:30
A partire dal 14 giugno 2023 non è più necessario che i connazionali genitori di figli minori presentino l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto o CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Tuttavia, come specificato nel novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero, il genitore possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, presso il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE o, in alternativa, al Console Generale, nel suo ruolo di Giudice Tutelare, della sede consolare presso la quale il minore è iscritto AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
ESENZIONE DALL’ACQUISIZIONE DEI DATI BIOMETRICI
L’esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali è prevista:
- a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).
- b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).
In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.
Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dall’apposizione della firma per:
- a) gli analfabeti (previa acquisizione agli atti dell’Ufficio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- b) coloro che presentino una impossibilità fisica accertata o documentata che impedisca l’apposizione della firma.
FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO ALL’ESTERO
Si informa che a partire dal 9 dicembre 2025 è entrato in vigore il nuovo documento di viaggio di emergenza (EU Emergency Travel Document).
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza a seguito di furto o smarrimento del proprio passaporto, deve innanzitutto recarsi presso un locale ufficio di polizia per sporgere denuncia.
Il modulo di denuncia rilasciato dalla polizia dovrà poi essere presentato in Consolato insieme alla richiesta di un nuovo passaporto (ove si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per la sua emissione) o di un documento di viaggio provvisorio, chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità limitata per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Per Ulteriori informazioni: Documento di viaggio provvisorio – ETD – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Per il rilascio dell’E.T.D. sarà necessario presentare allo sportello la denuncia sporta in polizia, la copia del passaporto rubato/smarrito o altro documento d’identità, il biglietto aereo e due fotografie frontali e a sfondo bianco di 3,5 x 4 cm.
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità vengono restituiti a questo Ufficio consolare.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito un furto/smarrimento nell’ambito di questa circoscrizione consolare e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare questo Ufficio consolare (canton.consolare@esteri.it) per ulteriori informazioni in merito.
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.
Sul sito web Viaggiare Sicuri sono disponibili, per ogni singolo Paese, oltre ad una serie di informazioni aggiornate, tutte le indicazioni circa il documento di riconoscimento richiesto per l’ingresso.
N.B. – OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL’ ETD
Si fa presente che a partire da dicembre 2025 l’intestatario dell’ETD ha l’obbligo di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.
RICHIESTA PASSAPORTO PER FIGLI MINORENNI
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equipollente.
La validità temporale dei passaporti per minori è differenziata in base all’età:
• 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
• 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Per richiedere un nuovo passaporto per figli minorenni, i genitori dovranno presentare la seguente documentazione:
– Modulo di domanda, disponibile anche alla sezione modulistica;
– Autorizzazione dell’altro genitore. I cittadini italiani e comunitari possono inoltrare o presentare l’assenso con il modello disponibile alla sezione modulistica, accompagnato da un documento di riconoscimento completo di firma, mentre i cittadini extra-comunitari devono presentarsi personalmente in Consolato Generale o, in alternativa, con un atto di assenso autenticato da un notaio cinese.
– Tariffa consolare (costo libretto Euro 42,50+contributo amministrativo Euro 73,50) da pagare in valuta locale soggetta a variazione di cambio trimestrale. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario;
– Due fotografie frontali e a fondo bianco del minore di 3,5×4,5 cm;
– Libretto del passaporto del minore se già in possesso.
La presenza del minore in Consolato Generale, indipendentemente dall’età, è obbligatoriamente richiesta.
Le impronte digitali dei minori e la firma sono acquisite solo a partire dal 12° anno di età.
I tempi del rilascio possono variare sensibilmente, soprattutto se il minore non è residente nella circoscrizione consolare e iscritto in AIRE.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER MINORI DI ANNI 14
Tutti i un minori di anni 14 che viaggiano non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovranno essere affidati ad una o più persone, il nome delle quali sarà indicato in una apposita “Dichiarazione di accompagnamento” (come previsto dall’art. 3 comma a della Legge n. 1185/1967). Nella stessa dichiarazione gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria potranno chiedere la menzione sul passaporto del minore o il rilascio di un’attestazione, emessa da questo Ufficio Consolare, riportante i dati in essa contenuti.
Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione degli istanti fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La Dichiarazione va richiesta all’ufficio consolare ove si è residenti, oppure in Questura per i minori residenti in Italia.
La validità della dichiarazione è circoscritta ad un solo viaggio (andata e ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata. Il termine massimo di validità è di 6 mesi e la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
L’Ufficio consolare è anche autorizzato ad emettere dichiarazioni di viaggio per i minori nel caso in cui tale dichiarazione venga richiesta dal paese di destinazione. Questo documento NON è una dichiarazione di accompagno (che invece è richiesta e sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale), bensì una semplice dichiarazione emessa per evitare problematiche di viaggio al minore interessato.
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
Il Consolato Generale d’Italia a Canton è abilitato a ricevere le richieste per il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) a favore dei connazionali residenti AIRE in circoscrizione, comprendente le province di Guangdong, Fujian, Hainan, Hunan, Guangxi, Jiangxi.
1. Che cos’è la carta d’identità elettronica?
La carta d’identità è un documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all’accordo di Schengen e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole “schede Paese” sul sito www.viaggiaresicuri.it).
2. A chi può essere rilasciata la carta d’identità elettronica?
Il Consolato Generale d’Italia a Canton può ricevere le richieste di rilascio della CIE esclusivamente da parte dei cittadini italiani iscritti AIRE residenti in questa circoscrizione consolare, previo appuntamento fissato tramite portale Prenot@mi.
Si fa inoltre presente che dal 1° giugno 2026 il cittadino iscritto AIRE potrà presentare la domanda di rilascio della CIE presso qualsiasi Comune italiano. In tal caso, il documento verrà consegnato con le medesime modalità previste per la domanda presentata all’estero, con facoltà di ritiro anche presso il Comune ove è stato rilasciato.
3. In quali casi si può richiedere la CIE?
- in sostituzione di una carta di identità cartacea in corso di validità;
- in caso di primo rilascio;
- in caso di furto, smarrimento, scadenza o deterioramento della precedente CIE.
4. Modalità di pagamento
I diritti consolari ammontano ad Euro 21,95 e il pagamento deve essere effettuato in RMB.
Attenzione:
– La CIE viene spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e sarà disponibile dopo circa due mesi dal momento della richiesta. La consegna potrà avvenire in Consolato oppure a domicilio tramite corriere espresso (con spedizione a carico del destinatario);
– Per i connazionali che siano già in possesso di CIE, la precedente CIE verrà annullata al momento della richiesta di quella nuova.
PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA CARTA D’IDENTITÀ
1. Il primo passo per richiedere una CIE sarà fissare appuntamento fissato tramite portale Prenot@mi
2. Il giorno dell’appuntamento, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
- Passaporto italiano in corso di validità e CIE o carta di identià cartacea in corso di validità (solo se in possesso)
- Dichiarazione per ritiro CIE, compilata a computer;
- In caso di furto/smarrimento della precedente CIE, denuncia di smarrimento/furto ottenuta dalla polizia locale.
Nel caso in cui si faccia richiesta per il rilascio di una CIE a favore di un minore, oltre ai documenti sopra indicati, sarà inoltre necessaria la presenza di entambi i genitori, che dovranno portare con sè il proprio documento di identità.
Il giorno dell’appuntamento sarà possibile scattare gratuitamente la foto in Consolato al momento della presentazione della domanda. In alternativa il richiedente potrà portare una fototessera frontale a sfondo bianco (dimensioni 3,5×4,5 cm), per i minori di 12 anni sarà sempre necessario.
3. La richiesta per il rilascio della CIE verrà inviata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà alla stampa del documento. Successivamente, la CIE verrà spedita dal Consolato all’indirizzo indicato al momento della presentazione della domanda via corriere (con spedizione a carico del destinatario).
Modulistica