ANAGRAFE
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo di almeno 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge ha l’obbligo di ottemperare.
L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi (incluso il rilascio del passaporto).
In tal modo anche all’estero il cittadino potrà esercitare i diritti e i doveri che sono propri dei residenti in Italia, secondo la situazione di ciascuno. Tra i doveri, in primo luogo c’è quello di comunicare all’Ufficio consolare, che a sua volta informerà il Comune italiano competente, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza.
I cittadini italiani iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio potranno fare riferimento all’Ufficio consolare italiano competente per territorio per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche e di stato civile.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Si devono iscrivere all’A.I.R.E.:
- i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza e che intendono mantenerla all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi;
- le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita;
- le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.
NON si devono iscrivere all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
- il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;
- i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
- le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.
Inoltre, l’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.
Come ci si iscrive all’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. deve essere richiesta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) all’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero, che poi l’inoltrerà al Comune di ultima residenza.
L’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza può anche richiedere d’ufficio al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad es., il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza nella propria circoscrizione consolare.
Per la richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) il connazionale residente nelle Province cinesi di competenza del Consolato Generale d’Italia a Canton (Guangdong, Fujian, Hainan, Hunan, Jianxi e la Regione autonoma Zhuang del Guangxi) può collegarsi al portale FAST IT al seguente link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
In alternativa, la documentazione può essere inviata tramite email all’indirizzo canton.consolare@esteri.it, con posta ordinaria o consegnata a mano allo sportello. La documentazione dovrà includere:
- Modulo di richiesta iscrizione AIRE;
- Modulo di iscrizione AIRE per figli minori;
- Copia del proprio passaporto e di quello degli eventuali familiari, anche stranieri, al seguito;
- Copia dei visti e dei permessi di soggiorno;
- Copia del permesso di residenza denominato ACCOMODATION REGISTRATION FORM FOR PERSONS FROM ABROAD (外国人员临时住宿登记表);
- Indirizzo completo in caratteri latini e in cinese (da inserire direttamente nel corpo dell’email).
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia e all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
La presentazione della richiesta di aggiornamento del proprio indirizzo di residenza può avvenire secondo le stesse modalità con cui viene presentata la richiesta di iscrizione all’AIRE. Nel caso in cui la richiesta venga presentata via email, si prega di utilizzare il presente modulo di richiesta di variazione dell’indirizzo di residenza.
Iscritti A.I.R.E.: Rimpatrio
– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.
Rimpatrio masserizie
I connazionali iscritti in AIRE da almeno 12 mesi consecutivi, in caso di rimpatrio possono effettuare il trasporto delle proprie masserizie in esenzione doganale presentando di persona o inviando il modulo di rimpatrio insieme alla lista dei beni in carta semplice, specificando la marca e il valore di quelli più costosi (ne occorrono almeno due copie per il trasportatore).
In caso di beni trasportati con sé in aereo, occorre compilare una lista separata. I beni personali dovranno essere destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza italiana.
I cittadini che non provvederanno ad aggiornare in Comune il proprio rimpatrio, incorreranno nella possibile cancellazione per irreperibilità, cui seguono inevitabili complicazioni amministrative, anche riguardo al rilascio dei documenti o agli aspetti fiscali.