Ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus COVID-19, con Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2023, sono state prorogate le disposizioni relative a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese. La disciplina prevede:
– obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;
– è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 o superiore all’interno dei velivoli e delle aerostazioni, soprattutto ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori;
– ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell’arrivo all’aeroporto, nell’ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, tali disposizioni non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.
Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.