AVVISI IMPORTANTI
- Dall’11 giugno 2024 entreranno in vigore le nuove tariffe per i diritti dei visti Schengen, che saranno anche, successivamente e periodicamente riadeguate in base al tasso di cambio consolare trimestrale Euro/RMB.
- A partire dal 12 febbraio 2024 le richieste di Visto Nazionale (tipo “D” – da 91 a 365 giorni) devono essere presentate direttamente allo Sportello del Consolato, previo appuntamento utilizzando il seguente link: Prenot@mi. Le richieste dei Visti Schengen (tipo “C” da 1 a 90 giorni) continueranno, invece, ad essere ricevute presso i Centri Visti IVAC). Per il metodo di pagamento scorrere al punto 6.
- I richiedenti – indipendentemente dal tipo di visto richiesto – dovranno presentare domanda di visto presso il Consolato Generale di riferimento per la propria residenza in base alla ripartizione geografica delle circoscrizioni consolari italiane nella R.P.C.
- Ogni richiedente deve compilare e firmare il modulo di domanda per il visto ed è responsabile anche per la veridicità e completezza della documentazione accessoria presentata. Si raccomanda inoltre di non condividere i propri dati personali a terzi.
- A partire dal 1° giugno 2024, i familiari stranieri di cittadini italiani/UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia e che quindi si recheranno in Italia ai fini del “ricongiungimento familiare”, dovranno richiedere un Visto Nazionale per motivi familiari (tipo “D” – 365 gg – ingressi multipli). A tal fine non è previsto il rilascio del nulla osta del SUI. Si fa presente che tale disposizione riguarda esclusivamente i familiari individuati all’art. 2 del DL 30/2007: coniuge, partner di unione registrata e discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico / adottati / ascendenti diretti a carico (inclusi quelli del coniuge/partner). Una volta giunti in Italia, i familiari dovranno fare richiesta del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia” entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio nazionale.
FORMULARIO VISTO NAZIONALE (PIÙ DI 90 GIORNI)
FORMULARIO VISTO SCHENGEN (FINO A 90 GIORNI)
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- Turismo (individuale e gruppi ADS)
- Affari
- Visita a familiari e amici
- Eventi culturali e sportivi
- Lavoro
- Ricerca
- Studio
- Ricongiungimento familiare
- Reingresso
- Altre tipologie di visto
- DATI BIOMETRICI (VISA INFORMATION SYSTEM)
I richiedenti devono presentarsi di persona al momento della domanda di visto per la consegna della documentazione e per depositare i dati biometrici. Si tratta di una procedura semplice e che richiede solo pochi minuti. Le informazioni sui dati biometrici saranno conservate per un massimo di 59 mesi.
L’esenzione dall’obbligo di raccolta delle impronte digitali è prevista per un numero limitato di richiedenti visto: bambini di età inferiore ai 12 anni e persone per le quali la raccolta delle impronte digitali è fisicamente impossibile. Sono altresì esentati, in occasione di visite ufficiali, i Capi di Stato e i membri del Governo, assieme ai componenti della delegazione al seguito e ai coniugi.
L’Italia non richiede la raccolta dei dati biometrici per i visti nazionali (tipo “D”).
- DOVE FARE DOMANDA DI VISTO NELLA R.P.C. (VISTO “C” SCHENGEN / VISTO “D” NAZIONALE)
La domanda di visto deve essere presentata in base alla circoscrizione consolare nella quale si trova la propria residenza stabile:
- a) VISTO “C” SCHENGEN – presso i Centri Visti in outsourcing – IVAC (Italy Visa Application Centre)
Tutti i richiedenti VISTO TIPO “C” – SCHENGEN possono recarsi presso il Centro visti IVAC di riferimento per il luogo di residenza, fissando previamente un appuntamento. Nella R.P.C., l’Italia ha in totale 15 Centri Visti. I centri visti che fanno riferimento al Consolato Generale d’Italia a Canton si trovano nelle seguenti città: Changsha, Fuzhou, Guangzhou e Shenzhen. Maggiori informazioni e orari di apertura sono consultabili al collegamento : https://visa.vfsglobal.com/chn/en/ita/attend-centre
IVAC GUANGZHOU:
Room 902-903, 9th Floor,
GAL Tower,
No.78 Pazhou Avenue, Haizhu District, Guangzhou
e-mail: infocan.italycn@vfshelpline.com (clicca qui per il sito)
Chi non risiede in questa circoscrizione consolare potrà far riferimento, a seconda della sua residenza, all’Ambasciata o ai Consolati/Centri IVAC in Beijing, Chongqing, Shanghai, e/o ai centri visti nelle seguenti città: Beijing, Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Kunming, Nanjing, Shanghai.
I cittadini cinesi residenti a HONG KONG o a MACAO devono presentare domanda di visto presso il Consolato Generale d’Italia ad Hong Kong.
- b) VISTO “D” NAZIONALE – presso l’Ufficio Visti del Consolato Generale d’Italia a Guangzhou:
Per i visti Nazionali (tipo “D”) gli appuntamenti devono essere richiesti utilizzando il seguente link : Prenot@mi.
Per informazioni o per richiedere un appuntamento per altri tipi di visto, si prega di scrivere a visti.canton@esteri.it
L’Ufficio Visti del Consolato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e gli appuntamenti vengono fissati per la mattina, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. È possibile accedere solamente a seguito di appuntamento confermato da parte del Consolato o di intervista organizzata anche per tramite dell’outsourcer; i richiedenti dovranno portare con sé un documento identificativo che verrà richiesta dagli addetti alla sicurezza sia all’accesso del building, sia all’ingresso del Consolato.
- CHI PUÒ FARE DOMANDA DI VISTO
Possono presentare domanda di visto, sia Nazionale (tipo D) che Schengen (tipo C), esclusivamente i cittadini cinesi residenti nella circoscrizione di questo Consolato (Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangxi).
Possono altresì presentare domanda di visto Nazionale (D) e Schengen (C) i cittadini di quei Paesi per cui è previsto l’obbligo di visto (controlla qui per conoscere per quali Paesi è necessario) e che siano regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare.
Viaggi di gruppo ADS
Sulla base del Memorandum d’Intesa tra Unione Europea e Cina, le domande di visto per turismo di gruppo ADS (Approved Destination Status) sono presentate dai tour operator autorizzati. Gli appuntamenti per la raccolta delle biometrie dei richiedenti sono fissati per l’intero gruppo.
I tour operator cinesi interessati all’accreditamento (white badge) devono seguire le procedure previste (LINK).
Titolari di passaporto Diplomatico, di Servizio o per Affari Pubblici della Repubblica Popolare Cinese
In base alla normativa cinese, tutti i cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici, di servizio e per affari pubblici devono presentare domanda di visto attraverso il Dipartimento Affari Consolari del Ministero degli Esteri cinese, che provvede alla successiva consegna delle pratiche all’Ufficio Visti del Consolato.
Familiari di cittadini dell’Unione Europea/EEA
La normativa (Direttiva 2004/38/CE e D. Lgs. 30/2007) prevede agevolazioni per i familiari dei cittadini dell’UE/EEA.
I coniugi e i figli muniti di passaporto cinese (fino a 18 anni) di cittadini dell’UE/EEA (limitatamente a quelli identificati come tali dalla Direttiva 2004/38/CE link), possono presentare istanza di visto direttamente in Consolato, previo appuntamento da concordare con almeno due giorni di anticipo, nei giorni di apertura del Consolato stesso, dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 15.30. Di seguito la documentazione necessaria ai fini dell’istanza di visto per i coniugi e i figli di cittadini italiani:
- Modulo visto Schengen debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente visto (https://e-applicationvisa.esteri.it/?L=it-IT)
- Dichiarazione invito/alloggio sottoscritta dal coniuge cittadino italiano (https://visa.vfsglobal.com/one-pager/italy/china/guangzhou/english/pdf/Tourism-Invitation-Letter.pdf)
- Copia di un documento di identità del coniuge cittadino italiano
- Passaporto in corso di validità
- una foto formato tessera
Salvo impedimenti particolari, il visto viene emesso nel giro di 5 giorni lavorativi.
Qualora il rapporto matrimoniale e di parentela non fosse registrato negli archivi del Consolato, prima dell’emissione del visto saranno necessari alcuni giorni aggiuntivi per accertare la sussistenza del coniugio.
Gli altri familiari di cittadini dell’Unione Europea/EEA possono presentare istanza di visto presso i centri IVAC competenti. In base alla normativa, per i congiunti di cittadini dell’UE/EEA sono previste facilitazioni documentali; si prega dunque di utilizzare la seguente checklist per turismo e la seguente checklist in caso di ricongiungimento familiare
Per sapere se in base al proprio grado di parentela è prevista la gratuità del visto, si prega di controllare l’apposita sezione in fondo a questa pagina.
- QUANDO CHIEDERE UN VISTO SCHENGEN ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA
I richiedenti visto Schengen possono fare richiesta all’Ambasciata d’Italia/Consolato:
- quando l’Italia è l’unico Paese destinazione del viaggio;
- qualora il viaggio interessa più di un Paese Schengen e l’Italia è la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalità del soggiorno;
- se la destinazione principale non può essere determinata in base ai criteri dei punti a) e b), quando l’Italia è il Paese attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare in area Schengen.
- QUANTO COSTA UN VISTO? E come pagare.
L’importo da pagare per il visto, in RMB, è legato al “Cambio Consolare Trimestrale” – come da tabella – e subisce variazioni alla fine di ogni trimestre.
Per i Visti Schengen (Tipo “C”) il pagamento viene effettuato direttamente al Centro Visti IVAC, al momento della presentazione della domanda.
Per i Visti Nazionali (Tipo “D”), le domande devono essere presentate direttamente allo sportello del Consolato e il pagamento può essere effettuato in contanti o via WeChat/Alipay/carta.
I diritti per i visti NON vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
- minori di età inferiore ai sei anni;
- alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
- ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
- rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
- I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D Lgs 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico e quelli del coniuge o partner (suoceri) a carico.
- sono altresì esentati i titolari di passaporto diplomatico.
In caso di domanda di visto presentata al Centro Visti in outsourcing IVAC sarà richiesto anche il pagamento delle “service fees”.
- TEMPISTICHE DI LAVORAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO
Per i Visti Schengen (tipo “C”) la normativa prevede un tempo massimo di trattazione di 15 giorni, estendibile a 45 giorni qualora necessario (art. 23 del Codice Visti Schengen), mentre per i Visti Nazionali (tipo “D”) i tempi di trattazione – generalmente di 90 giorni – sono ridotti a 30 giorni per i visti per motivi familiari e lavoro subordinato, ed estesi sino ai 120 giorni per lavoro autonomo.
Si invitano i richiedenti a fare domanda di visto con debito anticipo rispetto alla data di partenza prevista (almeno 15 giorni prima della partenza). La domanda di visto può essere presentata al massimo sei mesi prima della partenza prevista. È inoltre necessario prestare attenzione alla scadenza del proprio passaporto, che determina la data di validità massima del visto.
- INFORMAZIONI UTILI
L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso nell’area Schengen
Si attira l’attenzione dei richiedenti il visto sul fatto che il possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso nell’area Schengen e che ai titolari di un visto può essere richiesto, una volta arrivati alla frontiera esterna dell’area Schengen o in occasione di altri controlli, di fornire informazioni circa i mezzi di sostentamento, la durata del soggiorno previsto in area Schengen e lo scopo del viaggio.
Si raccomanda di portare con sé copia dei documenti presentati in fase di domanda di visto (quali ad esempio, lettere di invito, prenotazioni alberghiere e aeree o altri documenti atti a dimostrare lo scopo del viaggio). Per maggiori informazioni, si veda l’art. 5 del Codice delle Frontiere Schengen (link).
Cosa succede in caso di rifiuto del visto
Eventuali decisioni negative relative alle domande di visto saranno notificate al richiedente e nel provvedimento di rifiuto sono indicati i motivi. Il richiedente la cui domanda è stata rifiutata ha diritto di presentare nuova domanda di visto, integrando eventuali documenti mancanti, ovvero di proporre ricorso. Eventuali ricorsi devono essere presentati al T.A.R. del Lazio, con l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. Il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità (in base all’art. 144 del C.P.C. e all’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933), alla competente Avvocatura dello Stato.
Solo per i visti per motivi familiari il ricorso va presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in Italia.
Come utilizzare correttamente un visto Schengen (Tipo C)
Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. È possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a…” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire una certa flessibilità. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Fino al”.
Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Quanti hanno necessità di recarsi frequentemente in area Schengen possono richiedere visti ad ingressi multipli pluriennali.
Si ricorda ai possessori di visti ad ingressi multipli che in base alla normativa è possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
Al fine di evitare “overstay” e per sapere quanti giorni rimangono a disposizione rispetto a quelli già utilizzati, è possibile consultare (a titolo indicativo) il sistema di calcolo approntato dalla Commissione europea cliccando qui.
Come utilizzare correttamente un Visto Nazionale italiano (Tipo D)
Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necessario recarsi entro 8 giorni lavorativi presso la competente Questura della Provincia ove si intende risiedere per fare richiesta di Permesso di soggiorno. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia. Per individuare la Questura competente si invita a controllare il seguente sito.
Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare direttamente il sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e il sito della Commissione europea.
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del rilascio di un visto d’ingresso in Italia e nell’area Schengen:
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679