{"id":4572,"date":"2026-05-14T11:58:18","date_gmt":"2026-05-14T03:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/?page_id=4572"},"modified":"2026-05-15T15:25:49","modified_gmt":"2026-05-15T07:25:49","slug":"unioni-civili-e-convivenza-di-fatto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/unioni-civili-e-convivenza-di-fatto\/","title":{"rendered":"Unioni civili e convivenza di fatto"},"content":{"rendered":"<p><strong>RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE<\/strong><\/p>\n<p>A seguito dell\u2019adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, \u00e8 possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all\u2019estero, che provvederanno poi all\u2019inoltro degli atti al Comune italiano competente.<\/p>\n<p>La richiesta di costituzione di un\u2019unione civile pu\u00f2 essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso e almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Le unioni civili all\u2019estero vengono costituite presso l\u2019ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144\/2016). Le richieste di costituzione dell\u2019unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l\u2019ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.<\/p>\n<p>La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti, e in essa ciascuna parte deve dichiarare: a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identit\u00e0);b) L\u2019insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell\u2019unione, cos\u00ec come stabilite dall\u2019art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.<\/p>\n<p>A fronte della presentazione della richiesta verr\u00e0 fissata una data affinch\u00e9 le parti, a seguito delle verifiche sull\u2019esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell\u2019unione, davanti all\u2019ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76\/2016).<\/p>\n<p>Per presentare richiesta, si prega di rivolgersi all\u2019indirizzo e-mail <a href=\"mailto:canton.consolare@esteri.it\">canton.consolare@esteri.it<\/a> al fine di fissare un appuntamento presso l\u2019ufficio consolare.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Modulo-autocertificazione-richiesta-Unione-Civile.pdf\">Modulo per la richiesta di costituzione di unione civile<\/a>;<\/p>\n<p>La manifestazione di volont\u00e0 allo scioglimento di un\u2019unione civile gi\u00e0 registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell\u2019unione \u00e8 iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144\/2016). <span style=\"text-decoration: underline;\">Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell\u2019unione civile.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INFORMAZIONI UTILI SULLA CONVIVENZA DI FATTO<\/strong><\/p>\n<p>La Legge 76\/2016, negli articoli 36 a 65, disciplina la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e eterosessuali con la finalit\u00e0 di istituire e regolamentare una situazione di fatto produttiva di specifici diritti e doveri tra le parti coinvolte.<\/p>\n<p>La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto presso questo Consolato Generale pu\u00f2 essere effettuata da due cittadini maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, <strong>residenti allo stesso indirizzo estero <\/strong>di competenza del Consolato Generale d\u2019Italia a Canton<strong> ed iscritti nello stesso Comune Aire.<\/strong><\/p>\n<p>Attenzione: In seguito alla trasmissione della dichiarazione di \u201cconvivenza di fatto\u201d, il Comune italiano potr\u00e0 rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.<\/p>\n<p>Presso l\u2019Ufficio consolare il cittadino italiano residente all\u2019estero, ove in possesso dei requisiti richiesti, pu\u00f2 stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dal comma 50 della legge n. 76\/2016 o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia: se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n<p>Riferimenti normativi utili:<\/p>\n<p>\u2013 Legge n. 76 del 20.05.2016;<\/p>\n<p>\u2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23.07.2016;<\/p>\n<p>\u2013 Decreto Ministro Interno del 28.07.2016;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE A seguito dell\u2019adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, \u00e8 possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all\u2019estero, che provvederanno poi all\u2019inoltro degli atti al Comune [&hellip;]","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":165,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4572","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4572"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4572\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4722,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4572\/revisions\/4722"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/165"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}