{"id":4538,"date":"2026-05-14T10:45:39","date_gmt":"2026-05-14T02:45:39","guid":{"rendered":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/?page_id=4538"},"modified":"2026-05-14T13:45:05","modified_gmt":"2026-05-14T05:45:05","slug":"nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Legge n.74 del 23\/05\/2025<\/strong>, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025,<strong>\u00a0ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p>La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui \u00e8 considerato<strong>\u00a0non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero,\u00a0<\/strong>anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23\/05\/2025,<strong>\u00a0ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarla<\/strong>,\u00a0<strong><u>salvo<\/u><\/strong>\u00a0che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.<\/p>\n<p><strong><u>3.1 ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL\u2019ESTERO DA CITTADINI ITALIANI.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Il minore nato all\u2019estero da genitori italiani \u00e8 considerato\u00a0cittadino italiano\u00a0<u>solo<\/u>\u00a0se\u00a0ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong><em> Alla data di nascita il minore pu\u00f2 ottenere\u00a0<u>esclusivamente<\/u>la cittadinanza italiana, cio\u00e8 non ha, n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza (ad. es. jure sanguinis, jure soli, cittadinanza per opzione, ecc.)<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilit\u00e0 di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><em> Alla data di nascita del minore, un ascendente\u00a0<u>di primo o di secondo grado<\/u>(genitori\/nonni)\u00a0<u>possiede <\/u>(o possedeva al momento della morte),\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita del minore).<\/p>\n<p>Non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><em> Il\u00a0<u>genitore<\/u> cittadino italiano\u00a0<u>\u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi<\/u> successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e\u00a0prima della data di nascita del figlio\/a.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno\u00a0<u>2 anni continuativi\u00a0successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/u><\/p>\n<p>Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero e non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di residenza \u00e8\u00a0<u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u> con il CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA RILASCIATO DAL COMUNE ITALIANO COMPETENTE.<\/p>\n<p><strong><u>3.2 NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL\u2019ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA (\u201cPER BENEFICIO DI LEGGE\u201d).<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Il minore nato all\u2019estero da genitori italiani che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori\/nonni in possesso di altra cittadinanza), potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana\u00a0<u>per beneficio di legge<\/u>\u00a0se i genitori o il tutore dichiarano la volont\u00e0 dell\u2019acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita del minore e ricorrono\u00a0<u>congiuntamente<\/u>\u00a0i seguenti requisiti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><em>Almeno uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano iure sanguinis.<strong><br \/>\n<\/strong><\/em>Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91\/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91\/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91\/1992 o art. 10 della legge n. 555\/1912), o\u00a0<em>iuris communicatione\u00a0<\/em>(articolo 14 della legge n. 91\/1992)<em>. <\/em>La responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0\u00e8\u00a0<u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u>. Il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori\/nonni pu\u00f2 essere comprovata con un documento di identit\u00e0 valido e un certificato di cittadinanza rilasciato dal competente Comune italiano entro sei mesi dalla data di richiesta di trascrizione della nascita e con l\u2019indicazione\u00a0esplicita\u00a0del possesso della cittadinanza italiana dalla nascita.<\/li>\n<li><em>Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0<\/strong>\u00a0dell\u2019acquisto della cittadinanza\u00a0<u>entro tre anni<\/u>\u00a0dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore et\u00e0, da cittadino italiano.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 stata altres\u00ec introdotta una\u00a0<strong>norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36\/2025)\u00a0<\/strong>che consente la possibilit\u00e0 di effettuare la suddetta dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino\/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorch\u00e9 ricorrano\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>minore et\u00e0 del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36\/2025)<\/u><\/strong>. In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volont\u00e0 \u2013 corredata dalla documentazione completa e corretta \u2013 entro le 23:59, ora di Roma,\u00a0<u>del\u00a031 maggio 2026<\/u>, presentando la documentazione indicata qui di seguito<strong>;<\/strong><\/li>\n<li><strong>nascita del figlio minore successiva al 24 maggio 2025<\/strong>. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volont\u00e0 \u2013 corredata dalla documentazione completa e corretta \u2013\u00a0<u>entro tre anni dalla nascita<\/u>\u00a0(o dalla data in cui \u00e8 stabilita la filiazione in caso di adozioni), presentando la documentazione indicata qui di seguito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente\u00a0<u>entro il 31 maggio 2029<\/u>.<\/p>\n<p><strong>Tutta<\/strong>\u00a0la documentazione dovr\u00e0 essere presentata in originale il giorno dell\u2019appuntamento.<\/p>\n<p><strong><u>IMPORTANTE:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Il minore che acquista la cittadinanza italiana\u00a0<u>per beneficio di legge<\/u>\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0\u00e8 cittadino per nascita o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>. In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).<\/li>\n<li>Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza\u00a0<u>a seguito di dichiarazione di volont\u00e0<\/u>\u00a0dei genitori, come illustrato sopra, pu\u00f2 rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si precisa che in entrambi i casi, trattandosi di\u00a0<strong><u>acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d,<\/u><\/strong>\u00a0il minore non acquister\u00e0 la cittadinanza dal giorno della nascita ma\u00a0<strong><u>dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DI NASCITA PER I NATI IN CINA<\/strong><\/p>\n<p>Per i nati nella Repubblica Popolare Cinese figli di cittadino italiano e cittadino non cinese, \u00e8 necessario che venga effettuata la Dichiarazione di nascita all\u2019Autorit\u00e0 consolare da parte di almeno un genitore, avente cittadinanza italiana, ai fini della successiva trascrizione in Italia dell\u2019atto di nascita. Tale dichiarazione deve essere fatta, ove possibile, entro dieci giorni dalla nascita.<\/p>\n<p>La dichiarazione va accompagnata dal certificato medico di nascita, sotto forma di atto notarile, debitamente tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO) (<a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Esempio-apostille-cinese.pdf\">esempio apostille cinese<\/a>), unitamente ad una copia dei passaporti dei genitori.<\/p>\n<p>Per i figli nati in costanza di matrimonio \u00e8 sufficiente la dichiarazione da parte di un solo genitore, avente cittadinanza italiana, che dovr\u00e0 presentarsi di persona presso l\u2019Ufficio Consolare competente. Nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio \u00e8 previsto che la dichiarazione sia effettuata di persona da entrambi i genitori per il contestuale riconoscimento del figlio.<\/p>\n<p>Per la formazione dell\u2019atto si dovranno produrre i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>atto notarile del certificato medico di nascita (\u51fa\u751f\u533b\u5b66\u8bc1\u660e\u516c\u8bc1\u4e66) provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se uno dei genitori \u00e8 cittadino cinese sar\u00e0 invece necessario produrre la seguente documentazione che sar\u00e0 inviata direttamente al Comune per la trascrizione:<\/p>\n<ul>\n<li>atto notarile del certificato medico di nascita (\u51fa\u751f\u533b\u5b66\u8bc1\u660e\u516c\u8bc1\u4e66) tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),<\/li>\n<li>certificazione notarile di nascita (\u51fa\u751f\u516c\u8bc1\u4e66) (<a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Esempio-certificato-notarile-di-nascita.pdf\">esempio<\/a>) tradotta in italiano e provvista di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),<\/li>\n<li>copia notarile con traduzione in italiano dello hukou in nel quale sono iscritti i dati del minore e del genitore cinese provvista di Apostille rilasciata dal competente Foreign Affairs Office (FAO),<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza si rimanda alle indicazioni fornite nella sezione <a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/\">Cittadinanza<\/a>\u201d.<\/p>\n<p>In fase di trascrizione, i genitori possono chiedere di aggiungere, se mancante sui certificati cinesi, anche il cognome materno o paterno. Si fa presente che, in ultima istanza, la decisione di accettare o meno l&#8217;attribuzione di un cognome diverso da quello riportato sui certificati di nascita cinesi \u00e8 di esclusiva competenza dell&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del Comune presso cui viene richiesta la trascrizione della nascita. Per rendere quanto pi\u00f9 agevole possibile l&#8217;attribuzione del cognome o dei cognomi desiderati, si invitano i connazionali a richiedere che sul certificato medico di nascita e\/o sul certificato notarile di nascita i cognomi vengano indicati nello stesso modo in cui verr\u00e0 richiesto di trascriverli in Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Modulo-Richiesta-Trascrizione-Nascita-Canton.pdf\">Modulo per la dichiarazione di nascita<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/nascita-ATTRIBUZIONE-COGNOME.pdf\">Modulo per la richiesta di attribuzione del cognome<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Legge n.74 del 23\/05\/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025,\u00a0ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero. La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui \u00e8 considerato\u00a0non avere mai acquistato [&hellip;]","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":165,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4538","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4538"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4538\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4605,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4538\/revisions\/4605"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/165"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}