{"id":164,"date":"2022-12-18T23:21:25","date_gmt":"2022-12-18T22:21:25","guid":{"rendered":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/?page_id=164"},"modified":"2026-05-21T16:03:22","modified_gmt":"2026-05-21T08:03:22","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscanton.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><strong>ANAGRAFE<\/strong><\/p>\n<p>La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza per un periodo di almeno 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi \u00e8 emigrato prima dell\u2019entrata in vigore di questa legge ha l\u2019obbligo di ottemperare.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall\u2019Ufficio consolare. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente pi\u00f9 brevi (incluso il rilascio del passaporto).<\/p>\n<p>In tal modo anche all\u2019estero il cittadino potr\u00e0 esercitare i diritti e i doveri che sono propri dei residenti in Italia, secondo la situazione di ciascuno. Tra i doveri, in primo luogo c\u2019\u00e8 quello di comunicare all\u2019Ufficio consolare, che a sua volta informer\u00e0 il Comune italiano competente, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza.<\/p>\n<p>I cittadini italiani iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell\u2019espatrio potranno fare riferimento all\u2019Ufficio consolare italiano competente per territorio per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche e di stato civile.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Si devono iscrivere all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza e che intendono mantenerla all\u2019estero per un periodo superiore ai 12 mesi;<\/li>\n<li>le persone nate all\u2019estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita;<\/li>\n<li>le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NON si devono iscrivere all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>i cittadini che si recano all&#8217;estero per l&#8217;esercizio di occupazioni stagionali;<\/li>\n<li>il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all&#8217;estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l\u2019Unione europea o le organizzazioni internazionali;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/li>\n<li>il personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<\/li>\n<li>il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/li>\n<li>le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all\u2019estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, l\u2019iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo \u00e8 facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Come ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. deve essere richiesta dall\u2019interessato (per s\u00e9 e per i propri familiari di cittadinanza italiana) all\u2019Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all\u2019estero, che poi l\u2019inoltrer\u00e0 al Comune di ultima residenza<span style=\"text-decoration: line-through;\">.<\/span><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare italiano del luogo di residenza pu\u00f2 anche richiedere d\u2019ufficio al Comune italiano l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. del cittadino per il quale \u2013 in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad es., il rilascio di un passaporto) \u2013 ha constatato l\u2019effettiva e permanente residenza nella propria circoscrizione consolare.<\/p>\n<p>Per la richiesta di iscrizione nell\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) il connazionale residente nelle Province cinesi di competenza del Consolato Generale d\u2019Italia a Canton (Guangdong, Fujian, Hainan, Hunan, Jianxi e la Regione autonoma Zhuang del Guangxi) pu\u00f2 collegarsi al portale FAST IT al seguente link: <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco<\/a><\/p>\n<p>In alternativa, la documentazione pu\u00f2 essere inviata tramite email all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:canton.consolare@esteri.it\">canton.consolare@esteri.it<\/a>, con posta ordinaria o consegnata a mano allo sportello. La documentazione dovr\u00e0 includere:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/AIRE-richiesta-ISCRIZIONE-maggiorenni.docx\">Modulo di richiesta iscrizione AIRE<\/a>;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/AIRE-richiesta-ISCRIZIONE-MINORENNI.docx\">Modulo di iscrizione AIRE per figli minori<\/a>;<\/li>\n<li>Copia del proprio passaporto e di quello degli eventuali familiari, anche stranieri, al seguito;<\/li>\n<li>Copia dei visti e dei permessi di soggiorno;<\/li>\n<li>Copia del permesso di residenza denominato <em>ACCOMODATION REGISTRATION FORM FOR PERSONS FROM ABROAD<\/em> \uff08\u5916\u56fd\u4eba\u5458\u4e34\u65f6\u4f4f\u5bbf\u767b\u8bb0\u8868\uff09;<\/li>\n<li>Indirizzo completo in caratteri latini e in cinese (da inserire direttamente nel corpo dell&#8217;email).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Variazione dei dati d\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino italiano ha l\u2019obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).<\/p>\n<p>La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica \u2013 oltre ad essere un dovere del cittadino \u2013 consentir\u00e0 agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all\u2019estero, facilitando sia l\u2019erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia e all\u2019estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.<\/p>\n<p>La presentazione della richiesta di aggiornamento del proprio indirizzo di residenza pu\u00f2 avvenire secondo le stesse modalit\u00e0 con cui viene presentata la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE. Nel caso in cui la richiesta venga presentata via email, si prega di utilizzare il presente <a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/AIRE-variazione.pdf\">modulo di richiesta di variazione dell\u2019indirizzo di residenza<\/a>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Iscritti A.I.R.E.: Rimpatrio<\/strong><\/p>\n<p>\u2013 I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.<\/p>\n<p>\u2013 Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).<\/p>\n<p>\u2013 \u00c8 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>La Legge 470\/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223\/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall\u2019estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all\u2019estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rimpatrio masserizie<\/strong><\/p>\n<p>I connazionali iscritti in AIRE da almeno 12 mesi consecutivi, in caso di rimpatrio possono effettuare il trasporto delle proprie masserizie in esenzione doganale presentando di persona o inviando il modulo di rimpatrio insieme alla lista dei beni in carta semplice, specificando la marca e il valore di quelli pi\u00f9 costosi (ne occorrono almeno due copie per il trasportatore).<\/p>\n<p>In caso di beni trasportati con s\u00e9 in aereo, occorre compilare una lista separata. I beni personali dovranno essere destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza italiana.<\/p>\n<p>I cittadini che non provvederanno ad aggiornare in Comune il proprio rimpatrio, incorreranno nella possibile cancellazione per irreperibilit\u00e0, cui seguono inevitabili complicazioni amministrative, anche riguardo al rilascio dei documenti o agli aspetti fiscali.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conscanton.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/importazione_masserizie_rimpatrio.docx\">Mondulo &#8211; Rimpatrio masserizie<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ANAGRAFE La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza per un periodo di almeno 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. 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