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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia), essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero), il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio. Queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.
L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo di almeno 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge ha l’obbligo di ottemperare.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi (incluso il rilascio del passaporto).

In tal modo anche all’estero il cittadino potrà esercitare i diritti e i doveri che sono propri dei residenti in Italia, secondo la situazione di ciascuno. Tra i doveri, in primo luogo c’è quello di comunicare all’Ufficio consolare, che a sua volta informerà il Comune italiano competente, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Per ulteriori informazioni: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può essere richiesta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) all’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero, che poi l’inoltrerà al Comune di ultima residenza. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio alla preiscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero; tuttavia questa non potrà essere finalizzata fino a quando il connazionale non avrà preso contatto diretto con il Consolato competente per confermare la propria residenza estera, e il Consolato non abbia a sua volta inviato l’iscrizione nella propria anagrafe consolare al Comune competente.
L’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza può anche richiedere d’ufficio al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad es., il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza nella propria circoscrizione consolare.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere effettuata anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

Per la richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) il connazionale residente nelle Province cinesi di competenza del Consolato Generale d’Italia a Canton (Guangdong, Fujian, Hainan, Hunan, Jianxi e la Regione autonoma Zhuang del Guangxi) puo’ collegarsi al sito istituzionale Fast It al seguente link:

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco

In alternativa è possibile compilare il modello di Iscrizione AIRE (reperibile anche alla sezione Modulistica di questo sito), avendo cura di allegare:

–           Modulo di richiesta iscrizione AIRE.

–           Copia del proprio passaporto e di quello degli eventuali familiari, anche stranieri, al seguito;

–           Copia dei visti e dei permessi di soggiorno;

–           Copia del permesso di residenza denominato ACCOMODATION REGISTRATION FORM FOR PERSONS FROM ABROAD (外国人员临时住宿登记表);

–           Indirizzo completo in caratteri latini e in cinese.

I figli conviventi maggiorenni dovranno presentare la richiesta di iscrizione AIRE separatamente.

La documentazione può essere inviata con posta elettronica all’indirizzo canton.consolare@esteri.it, con posta ordinaria o consegnata a mano allo sportello.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardante:

– l’indirizzo all’estero;

– la cittadinanza;

– lo stato civile;

– la composizione del nucleo familiare;

– il cambio di nome.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia e all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

 

Iscritti A.I.R.E.: Rimpatrio

– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).

– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE).

La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.